Dal Centro per l’Impiego di Sora:

La Regione Lazio ha approvato, con D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017, l’attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini (Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017). Le norme entrano in vigore dal 1° ottobre 2017.

Una novità riguarda l’indennità di partecipazione, pari ad euro 800,00 mensili.

Regione Lazio – Tirocini dal 1° ottobre 2017

Destinatari

Destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:

a) i lavoratori in stato di disoccupazione e le persone prive di impiego;

b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;

d) le persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione;

e) le persone disabili, le persone svantaggiate, i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta.

Un soggetto può svolgere più tirocini contemporaneamente; è vietato il lavoro notturno.

Durata

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, presso lo stesso soggetto ospitante è di 6 mesi; di 12 mesi per i destinatari di cui alla lettera e) (24 mesi per le persone disabili).

La durata minima del tirocinio è di 2 mesi, 1 mese per le attività stagionali, 14 giorni per gli studenti durante il periodo estivo (durata massima 3 mesi).

Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta; in tal caso nel progetto formativo deve essere indicata l’integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle già acquisite.

La Regione Lazio può finanziare, tramite avvisi pubblici, tirocini di durata non superiore a 12 mesi.

Soggetti promotori

I tirocini possono essere promossi da centri per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro; istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, e centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, o soggetti accreditati all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione; istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; centri di orientamento al lavoro; aziende sanitarie locali; soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro; Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Soggetti ospitanti

Soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali.

La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative ovvero dalla sede legale qualora non coincidente

con quella operativa.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei 2 anni precedenti.

Il tirocinio può essere attivato se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro occasionale accessorio (d.lgs. n. 81/2015) presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti; può essere attivato se il tirocinante ha svolto lavoro occasionale (legge n. 96/2017) presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti.

Limiti numerici e premialità

Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente:

a) 1 tirocinio per le unità operative da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

b) 2 tirocini per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

c) 10% per le unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, con arrotondamento all’unità superiore.

In caso di tempo determinato la data di inizio del contratto a tempo determinato deve essere anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Dal computo dei dipendenti sono esclusi gli apprendisti; dai limiti numerici sono esclusi i tirocini attivati in favore di disabili e soggetti svantaggiati.

In caso di soggetto ospitante multilocalizzato il computo si effettua con riferimento all’unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.

I soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono attivare nuovi tirocini, oltre la quota del 10%, se stipulano un contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi (al 50% se part-time) con i tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti:

a) 1 tirocinio se assumono il 20% dei tirocinanti;

b) 2 tirocini se assumono il 50% dei tirocinanti;

c) 3 tirocini se assumono il 75% dei tirocinanti;

d) 4 tirocini se assumono il 100% dei tirocinanti.

Non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti; le convenzioni hanno una durata massima di 36 mesi.

Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore.

I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Garanzie assicurative

Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi.

Tutor

Deve essere individuato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

Il tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente; tale limite non è previsto per i tirocini con medesime finalità formative presso lo stesso soggetto ospitante.

Il tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente; in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante deve individuare un sostituto, comunicandolo al tirocinante e al soggetto promotore.

Indennità di partecipazione

L’indennità minima per la partecipazione al tirocinio è di euro 800 mensili. L’indennità è erogata interamente per una partecipazione minima del 70% su base mensile; è erogata in misura proporzionale per una partecipazione inferiore al 70%; è erogata in misura proporzionale se l’impegno orario previsto dal progetto formativo è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal contratto collettivo di riferimento.

L’indennità non è dovuta per i tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito. L’indennità è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito; i soggetti ospitanti possono erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l’indennità minima.

L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente; l’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

La mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Entrata in vigore

Le norme hanno efficacia dal 1° ottobre 2017; sono esclusi i tirocini per cui è effettuata la comunicazione obbligatoria prima della suddetta data, e i tirocini previsti da avvisi della Regione Lazio già pubblicati.

D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017

I tirocini prima della D.G.R. n. 533 del 9 agosto 2017. 

La Regione Lazio ha approvato, con D.G.R. n. 199 del 18 luglio 2013 (Nota esplicativa n. 167150 del 9 settembre 2013 – Nota esplicativa n. 22780 del 15 gennaio 2014Nota esplicativa n. 77825 del 7 febbraio 2014 FAQ Aggiornamento 15 dicembre 2014 – Checklist di supporto), l’attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini. Sono previste le seguenti tipologie di tirocini:

a) formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi, per persone in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre 12 mesi;

b) di inserimento o reinserimento lavorativo, di durata non superiore a 12 mesi, per disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione;

c) di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore a 12 mesi (24 mesi, elevabili a 36, per i disabili).

Caratteristiche
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro.

Soggetti promotori

a) Centri per l’Impiego;

b) Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro;

c) Soggetti accreditati per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro;

d) Agenzie Regionali per il Lavoro;

e) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

f) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

g) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);

h) Centri di Orientamento al Lavoro;

i) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero Centri accreditati all’erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento;

j) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro;

k) Comunità terapeutiche;

l) Servizi di inserimento lavorativo per disabili;

m) Aziende Sanitarie Locali;

n) Ministero del Lavoro.

Soggetti ospitanti

– Imprese;

– Enti pubblici;

– Fondazioni;

– Associazioni;

– Studi professionali.

Tutor
Deve essere individuato dai soggetti promotori e dai soggetti ospitanti.

Numero tirocinanti

I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell’attivazione. Al computo concorrono:

a) i lavoratori subordinati;

b) i soci dipendenti delle società cooperative.

Sulla base del numero dei lavoratori computati possono essere ospitati tirocinanti nei seguenti limiti:

a) 1 tirocinante, fino a 5 lavoratori in organico;

b) 2 tirocinanti, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra 6 e 20 unità;

c) fino ad un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità.

Sono esclusi dai predetti limiti i tirocini realizzati in favore di:

– disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68);

– persone svantaggiate (legge 8 novembre 1991, n. 381);

– persone richiedenti asilo (D.P.R. 16 settembre 2009, n. 303);

– persone titolari di protezione internazionale.

Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti; le convenzioni hanno una durata massima non superiore a 36 mesi.

Ogni singolo tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo, da unirsi alla convenzione, in cui sono indicate la figura professionale di riferimento e le competenze da acquisire (Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452Allegato AAllegato B) – (D.G.R. n. 219/10 – D.G.R. n. 220/10 – D.G.R. n. 221/10 – D.G.R. n. 795/08).

Garanzie assicurative

– Assicurazione INAIL;

– Assicurazione responsabilità civile verso terzi.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante è corrisposta un’indennità di 400 euro; l’indennità non spetta se il tirocinio è rivolto a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali.

B.U.R.L. n. 60 del 25/7/13 e B.U.R L. n. 61 del 30/7/13 – www.portalavoro.regione.lazio.it

Sistema regionale per la gestione delle comunicazioni di tirocinio in vigore dal 1° gennaio 2014.

Seminario “I nuovi tirocini” 6 settembre 2013 – Presentazione Tirocinio.

Seminario “Sistema regionale Tirocini on line” 13 dicembre 2013.